AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19: E’ DAVVERO OBBLIGATORIA? POSSO RIFIUTARMI DI FIRMARLA?

Nell’attesa che la ormai famosa autocertificazione venga resa digitale, alcune utili delucidazioni.

Da quando il Governo ha varato le nuove disposizioni che limitano gli spostamenti su tutto il territorio nazionale a causa dell’emergenza Coronavirus, per non incorrere in sanzioni, fino al 31 luglio 2020 (termine massimo delle misure di restrizione, salvo anticipazioni) bisogna compilare un’autocertificazione soggetta a verifica dalle autorità dove attestare i motivi che giustificano l’allontanamento dal proprio domicilio.

L’autocertificazione è davvero obbligatoria? In verità no, e scopriamo perché.

 

ANZITUTTO, COS’È L’AUTOCERTIFICAZIONE?

E’ una dichiarazione, prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per alleggerire il carico amministrativo e burocratico, che sostituisce alcune certificazioni amministrative, attestante stati, qualità personali o altri fatti, come ad esempio data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia etc..

Ecco perché si chiama anche “dichiarazione sostitutiva”.

L’autocertificazione, redatta e sottoscritta dall’interessato, sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio e la pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di effettuare verifiche e sanzionare eventuali false dichiarazioni.

 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19: QUALI INFORMAZIONI FORNIRE?

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), nel confermare le precedenti disposizioni e dando vita al quarto modello di autodichiarazione, valido dal 26 marzo 2020, ha ribadito e precisato che vi è l’obbligo di dichiarare:

  • di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo COVID-19;
  • l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e quello di destinazione;

e che ci può spostare solo per:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • motivi di salute;
  • situazione di necessità, rispetto alla quale è stato precisato “per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”;
  • assoluta urgenza per trasferimenti in comune diverso;

 

NON HO LA STAMPANTE, L’AUTOCERFICAZIONE POSSO SCRIVERLA A MANO?

Certamente sì.

Non esiste alcuna norma che impone l’obbligo di stampare a casa l’autocertificazione, o men che meno di recarsi altrove per stamparla.

L’autocertificazione si può anche scrivere a penna, copiando su un foglio tutte le indicazioni contenute sul modello fornito dal Ministero dell’Interno, od altrimenti in caso di controllo, saranno le forze dell’ordine a fornirci un modulo da compilare.

 

AUTOCERTIFICAZIONE DIGITALE: POSSO MOSTRARE LO SMARTPHONE?

No, ma ci auguriamo arrivi presto un app ufficiale per questa ulteriore modalità auto dichiarativa che al momento non è prevista in quanto l’autocertificazione deve essere firmata, per cui non è possibile mostrarla al cellulare.

Inoltre, i vari siti internet che offrono il servizio on line potrebbero utilizzare i dati forniti dal cittadino per scopi ben diversi.

 

L’AUTOCERTIFICAZIONE SERVE ANCHE A PIEDI?

Riguarda ogni tipo di spostamento: auto e moto, mezzi pubblici, bicicletta ma anche a piedi.

Con la differenza che, se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

 

L’AUTOCERTIFICAZIONE È DAVVERO OBBLIGATORIA?

In molti abbiamo sinora creduto che circolare senza autocertificazione fosse un comportamento vietato dal decreto governativo e sanzionabile. Ma non è così.

Contrariamente alle notizie che rimbalzano in rete ormai da diverso tempo ed alle diffuse dicerie popolari, l’autocertificazione non è obbligatoria.

L’art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19, punisce soltanto il mancato rispetto delle misure di contenimento e non la mancata esibizione dell’autocertificazione.

Per cui, ai fini della responsabilità, la compilazione del modulo auto-dichiarativo è ininfluente; ciò che conta è dichiarare i motivi dello spostamento.

Le ragioni che giustificano l’allontanamento dal proprio domicilio, una volta consentita la propria identificazione, ben possono essere dichiarate a voce agli operanti, i quali potranno verbalizzare la risposta e trarne le conseguenze.

L’autocertificazione, che comunque i pubblici ufficiali sono obbligati ad accettare onde evitare di incorrere nella violazione dei doveri d’ufficio, è sicuramente un modo pratico ed utile per accelerare i tempi e per agevolare i controlli.

Per cui siate collaborativi.

 

POSSO RIFIUTARMI DI FIRMARE IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE?

La tentazione potrebbe colpire coloro che vengano fermati fuori di casa in assenza di un valido motivo per uscire.

Ebbene sì, posso rifiutarmi di firmare l’autocertificazione.

Ma con un’accortezza: se voglio evitare sanzioni devo comunque esporre le ragioni dello spostamento in quanto il presupposto dell’illecito non è tanto il rifiuto di sottoscrivere o compilare l’autocertificazione (che costituisce solo un mezzo per accertare l’infrazione), bensì il rifiuto di fornire indicazioni circa le ragioni del proprio spostamento.

E va da sé che il rifiuto di rispondere sul motivo dell’allontanamento da casa equivale a non avere alcuna ragione valida per essere uscito di casa. Per cui, non utilizzate questo espediente.

In conclusione, le violazioni sanzionabili sono integrate dai seguenti comportamenti:

  • rifiutarsi di esporre le ragioni dello spostamento;
  • uscire di casa per ragioni diverse da quelle previste;
  • dichiarare il falso sulle ragioni dello spostamento.

Ad ogni modo, al fine di evitare ogni equivoco portate sempre con voi l’autocertificazione e collaborate con le forze dell’ordine.

 

QUALI SONO LE SANZIONI?

Il D.L. prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 3.000,00 euro e non si applicano più le sanzioni penali previste dall’articolo 650 c.p.

Infine, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore) – articolo redatto il 10.04.2020.