La sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione n. 34352/2023, depositata il 4.08.2023, ha ribadito che anche i ciclisti possono essere sottoposti alla prova del “palloncino“.

La guida in stato di ebbrezza è un reato perseguibile dalla legge anche per chi è in bicicletta.

Nel caso di specie, il velocipedista era caduto a terra e la polizia giudiziaria intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica.

Nessun dubbio, infatti, sulla gravità della condotta foriera di pericoli per gli altri utenti della strada. Anche se va esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.

“È evidente – recita la dichiarazione dei giudici – la capacità anche di una bicicletta condotta in condizioni di ebbrezza alcolica a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada”.

Pedalate responsabilmente!

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore)