La Corte d’Appello di Roma accoglie l’opposizione proposta dallo Studio e afferma un importante principio in materia di liquidazione dei compensi professionali.

La corretta liquidazione del compenso dell’avvocato costituisce un tema di particolare rilievo, non solo per la tutela della professione forense, ma anche per il rispetto dei principi di legalità e di effettività della difesa.

In questo ambito, il nostro Studio ha recentemente ottenuto un importante risultato dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che ha accolto l’opposizione proposta avverso un decreto di liquidazione, riconoscendo il diritto del difensore alla corresponsione del compenso relativo anche alla fase decisionale, nonostante il giudizio di appello si fosse svolto mediante trattazione cartolare.

Il caso

Il decreto di liquidazione emesso dalla Corte d’Appello aveva riconosciuto esclusivamente i compensi relativi alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio, omettendo del tutto la fase decisionale, senza fornire alcuna motivazione.

Tale impostazione è stata ritenuta non conforme alla disciplina vigente.

Nel procedimento di appello, infatti, il nostro Studio aveva regolarmente depositato le conclusioni difensive nell’ambito della trattazione scritta dell’udienza, svolgendo un’attività processuale destinata a incidere direttamente sulla decisione del Collegio.

Per tale ragione è stata proposta opposizione, evidenziando come il D.M. n. 55/2014 ricomprenda nella fase decisionale tutte le attività difensive finalizzate alla decisione del giudizio, indipendentemente dal fatto che esse si svolgano oralmente o mediante il deposito di conclusioni scritte.

La decisione della Corte

La Corte d’Appello ha accolto integralmente l’opposizione, affermando un principio di particolare interesse pratico.

Secondo il Giudice, il deposito delle conclusioni difensive nell’ambito della trattazione cartolare costituisce a tutti gli effetti attività riconducibile alla fase decisionale, essendo pienamente equivalente, sotto il profilo funzionale, alla tradizionale discussione orale.

La trattazione scritta, infatti, rappresenta una forma completa di esercizio del contraddittorio e consente al difensore di sviluppare le proprie argomentazioni finali affinché siano valutate dal Collegio ai fini della decisione.

Ne consegue che l’esclusione della fase decisionale dalla liquidazione del compenso risulta incompatibile sia con i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, sia con il protocollo applicabile presso la Corte d’Appello.

Il principio affermato

La pronuncia conferma un principio destinato ad assumere rilievo in numerosi procedimenti di liquidazione dei compensi.

Quando il giudizio penale di appello si conclude mediante trattazione cartolare, il deposito delle conclusioni scritte integra la fase decisionale prevista dal D.M. n. 55/2014 e deve essere regolarmente remunerato ai fini della liquidazione del compenso professionale.

Non rileva, dunque, che la discussione si sia svolta in forma scritta anziché orale: ciò che assume rilievo è l’effettivo svolgimento dell’attività difensiva finalizzata alla decisione del processo.

Un risultato che rafforza la tutela della professione forense

La decisione ottenuta rappresenta un importante precedente nella corretta applicazione dei parametri forensi.

Negli ultimi anni il ricorso alla trattazione cartolare è divenuto sempre più frequente nel processo penale. Proprio per questo motivo è fondamentale che le modalità di celebrazione dell’udienza non incidano negativamente sul riconoscimento del compenso spettante al difensore per l’attività realmente svolta.

Il nostro Studio continuerà a promuovere questo orientamento ogniqualvolta la liquidazione dei compensi non rispecchi l’attività professionale effettivamente prestata, contribuendo ad affermare una corretta applicazione della normativa e a tutelare il valore della funzione difensiva.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte d’Appello di Roma – Sezione VII Civile – Sentenza n. 5972/2026 – Pubblicata il 16 luglio 2026

La decisione ha accolto l’opposizione proposta dal nostro Studio, riconoscendo che il deposito delle conclusioni scritte nella trattazione cartolare integra la fase decisionale prevista dal D.M. n. 55/2014 e comporta il diritto alla liquidazione integrale del compenso professionale.

La sentenza integrale

Per ricevere una copia integrale della sentenza n. 5972/2026 della Corte d’Appello di Roma – Sezione VII Civile, pubblicata il 16 luglio 2026, è possibile contattare lo Studio tramite i recapiti presenti sul sito.