L’istituto della prescrizione.
Con la legge n. 3 del 2019 (c.d. legge spazzacorrotti) è stata disposta, a partire dal 1° gennaio 2020, la sospensione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
La prescrizione del reato, disciplinata dagli artt. 157 e seguenti del codice penale, è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
In sostanza, l’ordinamento giuridico, che attribuisce rilevanza al decorrere di un certo periodo di tempo (variabile a seconda del tipo di reato), perde il diritto di punire quel fatto di reato se, entro i prefissati limiti di tempo, non si è riusciti a concludere definitivamente un procedimento penale.
Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 143/2014), si tratta di un istituto di natura sostanziale (sent. n. 324/2008 e n. 393/2006), la cui ratio si collega sia all’interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l’allarme della coscienza comune (sent. n. 393/2006 e n. 202/1971, ord. n. 337/1999), sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sent. n. 23/2013)
A partire dalla legge n. 251 del 2005 (cd. ex Cirielli), per determinare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni.
La riforma Orlando (legge n. 103 del 2017)
La disciplina della prescrizione è stata significativamente innovata dalla c.d. riforma Orlando che ha in particolare ampliato i casi di sospensione del corso della prescrizione, prevista dall’art. 159 del codice penale, stabilendo, in primo luogo:
- per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine di sospensione inizia a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e finisce il giorno in cui la richiesta è accolta; è conseguentemente disposta l’abrogazione del secondo comma dell’art. 159 che attualmente disciplina tale ipotesi;
- per quanto riguarda il deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione.
All’art. 159 c.p., sono state poi introdotte ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione:
- per richiesta di rogatoria all’estero; il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;
- dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
In relazione alle due ultime ipotesi, la disposizione precisa che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione:
- in caso di proscioglimento dell’imputato nel grado successivo,
- ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della sua responsabilità,
- ovvero di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall’art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.
Peraltro, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell’art. 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell’imputato o rogatoria all’estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente.
Viene modificato anche l’art. 160 c.p. riguardante i casi di interruzione del corso della prescrizione, laddove si aggiunge che anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, interrompe il corso della prescrizione.
Infine, viene ritoccato l’art. 161 c.p., che disciplina gli effetti dell’interruzione e della sospensione della prescrizione, con una modifica al primo comma, dove si prevede che:
- l’interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato;
- la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Il secondo comma dell’art. 161 c.p., viene invece modificato stabilendo che, oltre che nei casi di recidiva di cui all’art. 99, secondo comma c.p., l’interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis).
La nuova disciplina della prescrizione, per espressa previsione di legge, si applica ai soli fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.
La sospensione della prescrizione nella c.d. legge spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019).
La legge n. 3 del 2019, non modifica l’assetto complessivo della disciplina della prescrizione, ma interviene sugli artt. 158, 159 e 160 del codice penale, relativamente al decorso del termine di prescrizione del reato, oggetto di modifiche tanto sul dies a quo quanto sul dies ad quem.
In particolare:
- con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione per il reato continuato il termine di decorrenza viene fissato al giorno di cessazione della continuazione;
- si stabilisce (sostituendo il secondo comma dell’ 159 c.p.) che, a partire dal 1° gennaio 2020, il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto;
- viene abrogato (per evidenti esigenze di coordinamento con quanto previsto dal nuovo secondo comma dell’art. 159), a partire dal 1° gennaio 2020, il primo comma dell’art. 160 c.p. che individuava come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.
La legge n. 3 del 2019 ha fissato al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.
Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore)