Che cosa s’intende per “resta consentita l’attività motoria soltanto in prossimità della propria abitazione”?

Posso camminare vicino casa? E quanto mi posso allontanare? E se corro o vado in bici, mi posso allontanare di più?

A seguito delle numerose richieste di chiarimento cerchiamo di dare qualche risposta, sebbene il consiglio è pur sempre quello di restare a casa.

Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimentoha previsto che “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

Successivamente, l’Ordinanza del Ministero della Salute, Roberto Speranza, del 20 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, ha stabilito che:

  1. a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Sul tema era intervenuto anche il Premier Conte il quale, in un’intervista a La Stampa resa il 22.03.2020, aveva affermato: “chi volesse svolgere attività motoria all’aperto deve farlo da solo e in prossimità della propria abitazione”, specificando: “L’attività motoria contribuisce al nostro benessere psicofisico. In questo momento, però, non può rappresentare un’occasione di ritrovo o di visita di altri quartieri allontanandosi dal proprio”.

In seguito, il Ministero dell’Interno con la circolare del 31.03.2020, volta a chiarire alcuni aspetti sui divieti in vigore, distinguendo in modo arzigogolato attività motoria da attività sportiva, sembrava aver vietato il jogging: “l’attività motoria generalmente consentita”, come fare una passeggiata con i propri figli, “non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”.

Tuttavia, la stessa sera del 31 marzo, alle 19.47, il Viminale, per rimediare al trambusto causato dalla sua circolare, faceva dietrofront, postando un tweet in cui si affermava: «è consentita l’attività sportiva (#jogging) e l’attività motoria (#camminata) nei pressi della propria abitazione».

Dunque, a parte l’ultima défaillance normativa, una cosa appare certa: l’attività motoria/sportiva all’aperto, purché svolta nel rispetto delle misure di contenimento, è consentita, fatta salva però l’esistenza, a livello locale (regionale o comunale) di provvedimenti derogatori più restrittivi, taluni dei quali citeremo di seguito.

Ad ogni modo, nel ginepraio normativo, in mancanza di specifiche indicazioni chiarificatrici, l’unico nodo interpretativo che ha aperto molteplici diatribe avvolge il concetto di “prossimità alla propria abitazione” per l’attività motoria.

Anzitutto, per espresso divieto non è più possibile andare a correre liberamente nelle ville, nei parchi e nei giardini pubblici (ovviamente quelli aperti perché non recintabili) anche se posti nelle vicinanze della propria abitazione.

Per abitazione, a cui il riferimento spaziale è inscindibilmente legato, deve intendersi il luogo in cui si sta dimorando e da cui ci si è allontananti per l’esercizio dell’attività sportiva, a prescindere dalla residenza o dal domicilio che possono situarsi nel medesimo luogo od altrove.

Il secondo parametro interpretativo attiene invece alla nozione di “prossimità” intesa come vicinanza. Un criterio alquanto astratto che rimesso ai variabili canoni di giudizio soggettivi, non può che creare evidenti situazioni di disparità tra i cittadini.

La regola applicabile dagli organi di Polizia potrebbe far riferimento ad una distanza compresa tra i 200 metri ed i 1.000 metri, variabile a seconda della tipologia di sportivo (camminatore, runner o ciclista) e quindi della capacità di spostamento ed in ragione delle proprie potenzialità fisiche.

Tuttavia, in una situazione di simile incertezza normativa, risultando il criterio dettato troppo discrezionale, la regola da seguire rimarrebbe sempre il buon senso.

A Parigi, ad esempio, oltre ai limiti orari (l’attività motoria è vietata dalle ore 10.00 alle ore 19.00) è concesso praticare attività sportiva nel raggio di un 1 km dalla propria abitazione e per una durata massima di un’ora, con l’obbligo di portare con sé l’autocertificazione recante l’orario di uscita.

Una specifica soluzione, seppur nel proprio ambito domestico, è stata dettata da alcuni enti locali con l’emanazione di atti normativi integrativi ingenerando tuttavia ulteriore confusione e disomogeneità sul tema.

In Lombardia, l’attività motoria è consentita nelle immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In Campania, come anche in Sicilia, sono state emesse misure molto stringenti con il divieto esplicito ed assoluto di praticare attività sportive all’aperto anche in forma individuale.

In Emilia-Romagna, con le ordinanze del 18, 19 e 20 marzo 2020, come anche in Val d’Aosta, con ordinanza valida sino al 13 aprile ma prorogabile, sono state inasprite le restrizioni disponendo anche il divieto di attività motoria, se non nei pressi della propria abitazione, ma solo dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche del proprio animale di compagnia.

In Veneto, dove si prevede un allentamento della misura a partire dal 14.04.2020, era stato già precedentemente stabilito che per fare la spesa o portare fuori il cane non ci si poteva allontanare più di 200 metri da casa.

Nelle Marche, l’ordinanza n. 21 del 2020, prevede che l’attività motoria (passeggiata per motivi di salute) è consentita nei pressi dell’abitazione.

In Piemonte, l’ordinanza n. 36 del 3 aprile 2020, prevede che sono consentite solo brevi uscite nei pressi della propria abitazione e solo entro una distanza massima di 200 metri.

In Sardegna, l’ultima ordinanza operativa dal 4 aprile 2020, vieta espressamente l’attività motoria di qualsiasi natura.

Il Sindaco di Torino, di concerto con il Prefetto e le Forze dell’ordine, ha stabilito che, in attesa di istruzioni da parte del Governo, si può praticare attività motoria entro 1 km di distanza.

Il Sindaco di Cremona, con ordinanza n. 105 del 21 marzo, per motivi contingibili e urgenti, ha stabilito che l’attività motoria e l’accompagnamento del cane di compagnia sono consentiti solo in prossimità della residenza o dimora, ovvero a distanza non superiore a 300 metri dalla stessa.

Il Sindaco di Colleferro, con ordinanza n. 63 del 21 marzo 2020, ha stabilito che per prossimità si deve intendere 500 metri.

E’ dunque evidente che, nel particolare e delicato contesto emergenziale del momento, laddove il cittadino già in condizioni di fragilità emotiva risulta sempre più smarrito, per non creare confusione, sarebbe stato opportuno fornire un’indicazione precisa in termini di distanza, dando così un senso di omogeneità su tutto il territorio nazionale e garantendo una uniforme applicazione delle norme.

Tuttavia, è utile rammentare che l’attività motoria riduce il rischio di contrarre infezioni in quanto rafforza il sistema immunitario e favorisce la salute mentale e, nondimeno, aiuta a ridurre la pressione sul servizio sanitario nazionale.

E che sia pur sempre praticata responsabilmente e rigorosamente da soli.

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore) – articolo redatto il 7.04.2020.