Se non mi dai 3 euro sono “affari” tuoi! Per parcheggiare qui devi pagare!

L’attività di parcheggiatore abusivo, per definizione stessa, non può essere considerata lecita.

Ma quali sono i rischi e le sanzioni per colui che la esercita?

Anzitutto, il Codice della Strada stabilisce che chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771,00 ad euro 3.101,00 e se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata.

Tuttavia, se alla attività illecita si accompagna una pretesa economica attuata con violenza o minaccia, anche velata, può certamente configurarsi il grave reato di estorsione punito dal codice penale con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00.

Spesso difatti l’automobilista, a fronte di un atteggiamento anche indirettamente minaccioso del parcheggiatore non autorizzato, si sente costretto a pagare in quanto teme che, in caso contrario, l’auto possa essere danneggiata.

Difatti, a differenza del mendicante, dinanzi al quale si può tirare diritto senza timore di ripercussioni, le richieste del posteggiatore abusivo sono invece rafforzate dal fatto che nel suo raggio d’azione si lascia la propria autovettura.

Per cui, afferma addirittura parte della giurisprudenza penale, quando il parcheggiatore non autorizzato si avvicina chiedendo denaro la minaccia è in re ipsa, ovvero è implicita, sicché il reato di estorsione può ritenersi consumato.

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore)

 Guidare con il telefono cellulare in mano? Non si rischia più soltanto una multa, ma anche la sospensione della patente di guida.

La legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha fortemente inasprito le sanzioni sul tema introducendo la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

 L’articolo 173 del Codice della Strada, nella versione aggiornata, vieta espressamente al conducente di far uso, durante la marcia, di:

  • telefoni cellulari e smartphone;
  • computer portatili, notebook, tablet;
  • qualsiasi dispositivo che comporti anche temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Rientrano nel divieto anche le operazioni di:

  • lettura o invio di messaggi;
  • utilizzo di social network, app di messaggistica o streaming;
  • consultazione di notifiche o contenuti multimediali.

L’unica eccezione ammessa è l’uso di dispositivi a viva voce o con auricolare, purché non richiedano l’impiego delle mani per funzionare e non compromettano l’attenzione alla guida.

Le sanzioni previste:

  • Sanzione pecuniaria: da € 250 a € 1.000.
  • Decurtazione di punti: 5 punti dalla patente.
  • Sospensione della patente: da 15 giorni a 2 mesi.

Recidiva nel biennio

  • Sanzione pecuniaria: da € 350 a € 1.400.
  • Decurtazione di punti: 10 punti dalla patente.
  • Sospensione della patente: da 1 a 3 mesi.

In caso di incidente:

  • il conducente può essere ritenuto gravemente colposo;
  • l’assicurazione potrebbe esercitare azione di rivalsa per colpa grave;
  • nei casi più gravi, possono configurarsi reati come lesioni personali stradali o omicidio stradale, con conseguenze penali.

L’utilizzo del telefono può dunque costituire un elemento probatorio della distrazione del conducente, aggravandone la posizione processuale e risarcitoria.

La sospensione è una misura accessoria automatica, applicata dall’organo di polizia al momento dell’accertamento dell’infrazione.

L’infrazione può essere riscontrata dalle forze dell’ordine attraverso:

  • osservazione diretta;
  • strumenti di videosorveglianza;
  • testimonianze;
  • analisi di tabulati telefonici, soprattutto in caso di incidente.

La recente revisione normativa risponde all’obiettivo di ridurre gli incidenti causati dalla distrazione dovuta all’uso di dispositivi elettronici durante la guida. Numerose statistiche dimostrano come l’interazione con il telefono comprometta sensibilmente i tempi di reazione e la percezione del rischio, aumentando esponenzialmente il pericolo di sinistri con conseguenze gravi o mortali.

Le modifiche introdotte dalla Legge 177/2024 rendono chiaro al conducente che la sicurezza stradale è una priorità: pochi secondi di distrazione possono tradursi in mesi di impossibilità a guidare legalmente e – nei casi più estremi – in responsabilità penale.

Guida responsabilmente!

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore)

Battute sull’abbigliamentofischi, apprezzamenti sull’aspetto fisico, il suono del clacsonschiamazziapplausi o inseguimenti a piedi o con la macchina :apprezzamenti non sempre sono graditi, soprattutto se rivolti in contesti e in modi del tutto inopportuni.

Trattasi di vere e proprie molestie verbali che le donne subiscono in strada da parte di estranei, e che prendono il nome di CATCALLING.

La parola deriva dai versi emessi per richiamare (call) l’attenzione dei gatti (cat). Letterlamente  “richiamo del gatto”.

In Italia purtroppo, a differenza di molti altri Paesi, il catcalling non è considerato reato e pertanto non sono previste sanzioni per le molestie di strada.

Il catcalling può sfociare in vere e proprie condotte criminose soltanto quando assuma le caratteristiche di insistenza eccessiva, invadenza e intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà.

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore)

Sanzioni amministrative da 250 a 1.000 euro se risulta un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l e ritiro dello sky-pass giornaliero.

In caso di incidente con lesioni ad altri sciatori scatta il reato e si può essere anche disposto il sequestro dell’attrezzatura da sci.

Il controllo del tasso alcolemico sugli sciatori viene effettuato tramite un etilometro, lo stesso strumento utilizzato per gli automobilisti.

Tra gli altri obblighi previsti dalla legge rientrano:

  • il possesso di una assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi;
  • l’uso del casco protettivo;

Tutte queste disposizioni sono previste dal Decreto legislativo n. 40 del 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, che si applica anche a chi scia in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di droghe.

 Sciate responsabilmente!

Studio Legale Liberatore (avv. Domenico Liberatore)

È ormai tipico il caso del pedone che invece di guardare la strada attraversa incurante le strisce con gli occhi puntati sul cellulare, addirittura attardandosi o quando la luce semaforica è ormai diventata rossa.

In caso di incidente, la regola rimane quella della presunzione di colpa in capo al conducente che in base all’art. 2054 del codice civile è sempre responsabile delle imprudenze altrui se prevedibili.

A ribadirlo è una recentissima decisione degli Ermellini ancora in fase di pubblicazione che richiama l’ormai prevalente orientamento giurisprudenziale già consacrato dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV del 27.11.2019, n. 51147.

La regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, deve essere sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

Per cui, automobilisti, non confidate troppo nel diritto di precedenza e siate cauti.

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore)

 

La cessione del quinto dello stipendio, o della pensione, è la forma di finanziamento preferita dalle banche. E anche dei risparmiatori. Questo perché le rate vengono ritirate alla fonte, già dalla busta paga. L’ente finanziatore ha quindi la garanzia della riscossione. Chi riceve il finanziamento ha più facilità, rispetto ad altre forme di prestiti, di ottenere il denaro.

Molto spesso la cessione viene rinegoziata. Questo perché la rinegoziazione permette di veder riaccreditata sul proprio conto la quota capitale già versata. Altre volte, per mutate esigenze personali, viene chiesta l’estinzione anticipata della cessione del quinto dello stipendio. In entrambi i casi viene chiusa la cessione (in un caso ne viene riaperta un’altra, nell’altro no) prima della sua scadenza naturale.

La prassi delle banche, o delle finanziarie, è quella di far pagare subito gli interessi di tutto il finanziamento, così come le spese di gestione e l’assicurazione. Quindi tutti i costi relativi alla cessione del quinto vengono pagati all’ inizio del finanziamento.

Quando la cessione del quinto viene chiusa anticipatamente, molto spesso le banche si “dimenticano” di restituire le spese non godute, ma già incassate! Si tratta infatti delle spese pagate anticipatamente, relative a tutta la durata della cessione del quinto, e godute solo in parte. Solitamente la cessione del quinto ha durata di dieci anni e viene rinegoziata dopo quattro. Molto spesso non vengono rimborsate tutte le spese già sostenute per i sei anni rimanenti e non godute. Eccoci quindi al RIMBORSO CESSIONE DEL QUINTO!

Quindi, se hai estinto anticipatamente o hai rinnovato un contratto di cessione del quinto o della pensione negli ultimi 10 anni, puoi verificare con noi se la banca ti ha restituito tutto ciò che ti spetta.

Il nostro studio offre consulenza gratuita per valutare l’esistenza o meno di anomalie contrattuali bancarie ed attivare la richiesta di rimborso.

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore)

A breve pubblicheremo l’intervento integrale (trascritto) ed il video dell’intervento dell’avv. Cassazionista Domenico Liberatore sulla Costituzione.

 

Nel periodo delle abbuffate e dei bagordi, le nuove regole sull’attività motoria e sportiva in zona rossa (dal 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio).

L’attività motoria e sportiva (intesa non come sport di contatto ma attività sportiva individuale) è anzitutto consentita nel rispetto del coprifuoco: si potrà uscire solo dalle 5.00 alle 22.00.

Lo sport all’aperto (correre o andare in bici) è consentito senza mascherina e solo in forma individuale (niente allenamenti di gruppo od uscite collettive), mantenendo i 2 metri di distanza e senza uscire dal proprio comune di residenza o domicilio.

E le passeggiate? Sono consentite in quanto considerate attività motoria, ma restando nei pressi della propria abitazione. È possibile passeggiare anche tra conviventi ma senza mai creare assembramenti ed indossando la mascherina.

Rimangono chiuse palestre e le piscine, sono vietati gli sport di contatto (anche all’aperto) e sono chiusi i centri sportivi.

Nei giorni di zona arancione (dal 28 al 30 dicembre ed il 4 gennaio) restano vietati gli sport di contatto e si può svolgere l’attività sportiva e motoria anche presso centri e circoli sportivi all’aperto, sia pubblici sia privati.

Pertanto in questi giorni si potrà giocare a tennis ed a padel, sport praticabili nei centri sportivi all’aperto predisposti per queste attività.

Rimane sempre sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, “fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche”.

Le nuove regole normative, comunque indifferenti per gli amanti dello sport da divano, le ricaviamo dal combinato disposto del recentissimo D.L. 18.12.2020 n. 172 e del D.P.C.M. del 3.12.2020.

Vi auguriamo tanta attività sportiva e motoria, non solo a tavola, ma soprattutto all’aperto!

L’art. 183 del Decreto Rilancio, nell’ultima bozza del 13 maggio (la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sembrerebbe prevista per lunedì 18 maggio) introduce il “tax credit vacanze”: un sostegno economico fino a 500 euro, sotto forma di sconto diretto e detrazione fiscale, per le famiglie a reddito medio-basso da spendere nelle strutture turistico-ricettive italiane tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020.

La misura ha il duplice obiettivo di sostenere il turismo, tra i settori più colpiti dal coronavirus, ed al contempo fornire un po’ di ossigeno alle famiglie i cui redditi sono stati inghiottiti dallo stop alle attività.

 

REQUISITI

Il bonus vacanze 2020 è riservato alle famiglie con reddito medio basso, ovvero con Isee inferiore ai 40.000 euro, anziché 35.000 come inizialmente previsto.

Il contributo è previsto per spese sostenute in servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive (alberghi, campeggi, villaggi) nonché dagli agriturismi e bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

 

A CHI SPETTA

Il bonus è proporzionato al numero dei membri del nucleo familiare ed è previsto in tre forme:

  • 500 euro per le famiglie con 3 o più componenti;
  • 300 euro per le famiglie con 2 componenti;
  • 150 euro per le famiglie con 1 componente.

Quindi, oltre alle famiglie, intese nel senso di famiglie anagrafiche, ovvero composte anche da persone conviventi non legate da un vincolo matrimoniale, anche i single rientrano nella platea dei potenziali beneficiari e l’assegno nel loro caso si riduce a 150 euro.

 

COME FUNZIONA E COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Il “tax credit vacanze” è un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (che all’esercente sarà rimborsato dal fisco con uno specifico credito d’imposta) mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il pagamento deve avvenire in modo tracciabile, dunque con fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare e le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, pertanto il bonus non è frazionabile.

 

NO ALLE PRENOTAZIONI TRAMITE BOOKING, AIRBNB O ALTRE PIATTAFORME DIGITALI

Nell’art. 183, al comma 3, della bozza del decreto rilancio si legge che, a pena di decadenza, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Ciò significa che per poter fruire del contributo la prenotazione deve avvenire direttamente con la struttura turistica od al più tramite agenzie di viaggio e tour operator.

 

DURATA E TIPOLOGIA DI VACANZA

Il bonus può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e senza limitazione alcuna rispetto alla tipologia di vacanza, in quanto l’unico riferimento previsto è relativo ai servizi offerti che devono essere resi in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Per cui il bonus vacanza 2020 sembrerebbe valere non solo per le vacanze estive, ma anche per quelle invernali da godersi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Si badi però: il credito è fruibile per una sola volta, per cui “aut aut”, o la vacanza al mare oppure la settimana bianca.

 

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore) – articolo redatto il 14.05.2020.